Si può emettere una fattura con la dicitura “psicoterapia in supervisione”?
Decisamente no.
Il presupposto è che si diventa psicoterapeuti solo ed esclusivamente con l’annotazione ex art. 3 L. 56/89 e, quindi, dopo aver conseguito il diploma di specializzazione in psicoterapia.
Prima del diploma (e della conseguente annotazione) lo psicologo non può definirsi “psicoterapeuta”, “psicoterapeuta in formazione”, “psicoterapeuta in supervisione”.
Di conseguenza non è possibile emettere fatture ed indicare come prestazione una qualsiasi forma di “psicoterapia”.
La psicoterapia in supervisione è possibile svolgerla solo ed esclusivamente presso l’Istituto di Psicoterapia presso cui si è iscritti o durante il tirocinio di specializzazione. Giammai presso il proprio studio privato.
Praticare “psicoterapia” senza diploma e relativa annotazione potrebbe comportare l’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p.
Qui un documento dell’Ordine Psicologi Calabria sul tema: Atto_indirizzo_pubblicita_allievi_psicoterapia_OPC