La proposta di modifica n. 102.0.31 al DDL n. 2448 prevedeva il c.d. “bonus psicologico”.
In cosa consiste?
L’emendamento prevedeva:
a) un “buono avviamento”, concesso fino ad esaurimento di 15 milioni di euro animi di cui alla dotazione del Fondo e finalizzato ad ampliare la platea di chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;
b) un “buono sostegno”, concesso fino ad esaurimento di 35 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo e finalizzato a sostenere economicamente chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;
L’emendamento non è passato e, quindi, non è stato inserito nella legge di bilancio 2022, per cui il bonus psicologico non è stato approvato.
Cosa ha spinto al bonus psicologico?
Soprattutto le statistiche per conto del CNOP – Consiglio Nazionale Ordine Psicologi – secondo cui la pandemia ha influito pesantemente sulla salute mentale degli italiani.