Corte Costituzionale, sentenza n. 412/95

CorteCostituzionalePsicoterapia

Disciplinando per la prima volta l’ordinamento della professione di psicologo, il legislatore ha ritenuto di riservare l’esercizio di tale professione – caratterizzata dall’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi e le attività di abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico – ai laureati in questa disciplina i quali, dopo un tirocinio pratico, abbiano superato l’esame di Stato e siano iscritti all’apposito albo professionale.

La stessa legge disciplina, oltre alle attività proprie dello psicologo, anche l’esercizio dell’attività picoterapeutica, che non si limita allo studio della condotta, ma provvede al trattamento ed alla cura non farmacologica dei disturbi e richiede una specifica ed ulteriore formazione professionale

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